Servizi pubblici di rilevanza economica. Modifiche all’art.23 bis del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008

di Massimiliano Lombardo

Indice

I. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ MISTE
I.1. La gara a doppio oggetto
I.2. Il socio operativo e l’oggetto sociale
I.3. I divieti ex comma 9, art. 23bis
I.4. Il periodo transitorio.  
II. IL CARATTERE DEROGATORIO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE ED IL RUOLO DELL’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
II.1. Il restringimento dell’in house e la funzione dell’AGCM.
II.2. Prime esperienze applicative ex comma 4, art. 23bis
III. LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA (LEGGE 122/2010) SULLE SOCIETÀ  
IV. IL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 23-BIS COMMA 8

I. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ MISTE
Con riguardo alle società miste, il legislatore della riforma (art. 15 D.L. n. 135/2009 convertito in L. n. 166/2009) ha apportato varie modifiche all’impianto dell’art. 23-bis, D.lgs. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008) tra le quali:  
1) la ricomprensione,  tra le forme di  conferimento ordinarie, dell’affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga tramite una gara che abbia ad oggetto sia la qualità di socio che l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita un partecipazione non inferiore al 40% (comma 2, art. 23-bis);
2) la previsione, nella cosiddetta gara “a doppio oggetto” per l’affidamento a una società mista, dell’attribuzione al socio selezionato di “specifici compiti operativi” connessi alla gestione del servizio (comma 2, lett. b, art. 23-bis);
3) il divieto, anche per le società miste affidatarie, di gestire servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi e di partecipare a gare, con la precisazione dell’operatività dello stesso per tutta la durata della gestione (comma 9, art. 23-bis);  
4) il periodo transitorio. 

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