Le modificazioni soggettive dell’offerente in corso di gara, nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2012, n. 3995
di Adriana Presti
(Omissis)
Nel quadro del fermo ridimensionamento del principio dell’immodificabilità soggettiva della persona dell’offerente, registratosi negli ultimi anni in materia, anche per effetto dell’influenza dei principi giurisprudenziali comunitari, la sentenza in commento traccia un preciso limite alla modificabilià soggettiva del concorrente in corso di gara.
Vero è che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le vicende soggettive vuoi del candidato, vuoi dell’offerente o dell’aggiudicatario, nel caso di cessione di azienda o di trasformazioni, fusioni o scissioni di società, non possono provocare esclusioni, se non per l’assenza nei nuovi soggetti dei requisiti generali oppure speciali, oppure ancora di requisiti necessari in base ai criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, ma c’è da chiedersi: cosa accade allorquando tali vicende modificative intervengono in costanza dell’aggiudicazione provvisoria e riguardano due distinti concorrenti alla medesima procedura concorsuale? Il principio codificato dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che, com’è noto, stabilisce tassativamente che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, attiene al solo momento di presentazione delle offerte, vigendo comunque il principio di immodificabilità dell’offerta presentata? Oppure, in siffatte evenienze, tale principio presidia l’intero corso della procedura di gara, precludendo modificazioni soggettive tra gli offerenti/partecipanti alla medesima gara?
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