Il contratto di disponibilità e i limiti del Patto di Stabilità
di Massimiliano Lombardo
1. Premesse
L’istituto giuridico del contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 3, comma 15-bis e dall’art. 160-ter del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”), viene ricondotto dallo stesso legislatore nella più generale categoria dei contratti di Partenariato Pubblico Privato, locuzione di matrice comunitaria, che definisce un fenomeno giuridico di collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori privati nello svolgimento di un’attività diretta al perseguimento di interessi pubblici (in genere, miranti a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura e la fornitura di un servizio). Come le altre operazioni di Partenariato Pubblico Privato, anche il contratto di disponibilità costituisce uno strumento alternativo al tradizionale appalto di opere pubbliche, in forza del quale il finanziamento totale o parziale dell’opera è posto a carico del privato.
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