Il frazionamento in lotti di gara funzionali: principi, norme e profili operativi
di Paola Cartolano
1. Premesse
Con il termine “lotto di gara” si individua quell’unità minima di regolazione dei mercati la quale deve assicurare la concreta attuazione del confronto competitivo fra i diversi operatori economici che hanno accesso ad un determinato settore.
Nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino ad oggi, è stato possibile registrare l’emersione di una strategia volta a favorire l’aggregazione tramite l’indizione di gare da svolgersi su grandi lotti. Si tratta di una scelta che oggi le singole stazioni appaltanti devono valutare rispetto agli effetti di mercato che la stessa scelta può generare, tenendo in considerazione, soprattutto, l’intento del legislatore nazionale di favorire, sotto la spinta del diritto comunitario, la “frazionabilità in lotti” dell’appalto in ragione del fatto che i grandi lotti possono ridurre la concorrenza a livello locale.
A tale riguardo, verranno, quindi, qui di seguito illustrati i principi di diritto e i relativi orientamenti giurisprudenziali che, nell’ambito del nostro ordinamento, operano nel solco del principio - di matrice europea – del frazionamento degli appalti in lotti funzionali operante nell’ambito della tutela della concorrenza.
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