La revoca degli atti di gara in autotutela e la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante – nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. I, 01 febbraio 2013 n. 633

di Paola Cartolano

 1. La questio

Con bando pubblicato sulla G.U.C.E., la Terme di Santa Cesarea  S.p.A. in qualità di stazione appaltante indiceva una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso, dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile di proprietà di un ente locale, per un “nuovo” complesso termale (“Nuovo Complesso Termale di Santa Cesarea Terme”) già concesso in godimento gratuito alla Terme di Santa Cesarea  S.p.A. da parte del proprietario Comune di Santa Cesarea.

Le risorse utilizzate ai fini dell’appalto in questione derivavano dalle agevolazioni finanziarie concesse alla Terme di Santa Cesarea S.p.A. da parte del Ministero delle Attività Produttive nell’ambito di un procedimento di programmazione negoziata.

La gara, all’esito di un contenzioso giudiziario instaurato da uno dei partecipanti contro la sua esclusione dalla procedura, veniva aggiudicata ad un’ATI composta da tre SRL; tuttavia nelle more del giudizio amministrativo che ha interessato la gara in questione, la Procura della Repubblica disponeva il sequestro dell’immobile da riqualificare.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico sospendeva in via cautelare l’iter procedimentale relativo alle agevolazioni finanziarie richieste dalla stazione appaltante e, conseguentemente, quest’ultima preso atto che per effetto del sequestro giudiziario del nuovo complesso termale era stato impossibile dare esecuzione ai lavori di riqualificazione, deliberava di rinunciare all’investimento e di risolvere il contratto stipulato con il Comune di Santa Cesarea avente ad oggetto la concessione in godimento dell’immobile termale. In conseguenza di ciò, il Ministero dello Sviluppo Economico prendeva atto della rinuncia della società all’investimento sull’immobile del Nuovo Centro Termale ed annunciava la formalizzazione di una richiesta di de-finanziamento al CIPE.

La stazione appaltante in seguito deliberava di revocare tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento di gara relativo all’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione.

L’aggiudicataria ATI si era dunque rivolta al TAR Puglia per chiedere la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dall’intervenuta autotutela.

Il TAR Puglia aveva accolto in parte il ricorso riconoscendo soltanto alcune delle voci risarcitorie reclamate dalla ricorrente; l’ATI di conseguenza si rivolgeva al Consiglio di Stato.

Continua a leggere su  http://www.mediappalti.it/