Il riordino delle società a partecipazione pubblica locale nella “Legge di Stabilità 2015” – Parte 2 – Mediappalti, anno V n. 1
di Massimiliano Lombardo
Pubblicazione su MediAppalti
Le Regioni e gli enti locali [nonché i soggetti ad essi assimilati dalla norma]
devono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.
1. Il processo di razionalizzazione delle partecipate locali
1.1. Il piano operativo e il controllo della Corte dei Conti
I commi successivi al 609 della Legge di Stabilità riguardano, in via generale e trasversale, il panorama, ampio e complesso, delle società a partecipazione pubblica regionale e locale.
Si tratta principalmente - ma non solo - delle società che svolgono servizi strumentali per la pubblica amministrazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 223/2006 cd. "Decreto Bersani" ("le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali..."), contemplate anche nella "Legge Finanziaria 2008" (L. 24 dicembre 2007, n. 244).
Le società che rientrano nell'ambito di tali previsioni vanno individuate inoltre in base al soggetto che ne detiene le quote: dopo varie modifiche, il legislatore ha confermato l'ampia applicabilità delle disposizioni in questione non solo alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, ma anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici, alle autorità portuali.
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